Accesso Civico

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Accesso civico “semplice”concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori.
Registro degli accessi.

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo* di pubblicare:  Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;  Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;  Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

*Obbligo previsto: dall’Art. 5, comma 1, Decreto Legislativo n. 33/2013 e dall’Art. 2, comma 9-bis, Legge 241/1990; dall’Art. 5, comma 2, Decreto Legislativo n. 33/2013; dalle Linee guida Anac FOIA, Delibera 1309/2016.


ACCESSO CIVICO

L’art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013 riconosce a chiunque:

  1. il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico o accesso civico semplice);
  2. il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico generalizzato o accesso generalizzato).

REGISTRO DEGLI ACCESSI

In questa pagina è consultabile il Registro degli accessi istituito e pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Anac approvate con deliberazioni nn. 1309 e 1310/2016 che ne raccomandano la tenuta e la pubblicazione al fine, da un lato di consentire il monitoraggio sull’attuazione dell’accesso generalizzato da parte di Anac e, dall’altro, di favorire un confronto costruttivo tra Pubbliche Ammnsitrazioni chiamate ad applicarlo.

Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate al Coune nelle sue diverse forme dell’accesso civico generalizzato, dell’accesso civico semplice e dell’accesso documentale.

Il registro è organizzato in elenco con l’indicazione, per ciascuna richiesta, dell’oggetto, della data, dell’esito e della data della decisione, omettendo dati personali.

 


 

Ultimo aggiornamento

11 Maggio 2022, 13:51