Dirigenti cessati
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Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web).
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo* di pubblicare: Atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico; Curriculum vitae; Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; Copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell’incarico; Copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell’incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione; Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione.
*Obbligo previsto dall’Art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e comma 1-bis, Decreto Legislativo n. 33/2013; dall’Art. 14, comma 1, lettera f), e comma 1-bis, Decreto Legislativo n. 33/2013, dall’Art. 2, comma 1, punto 2), e dall’Art. 4, Legge n. 441/1982.
NOTA: La Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 241 del 08/03/2017 ha chiarito che, “… nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f) [d.lgs. n. 33/2013] (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) …” e che “… anche per i dirigenti sono pubblicati i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera da a) ad e) ma non quelli previsti alla lettera f), ovvero le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.”
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Ultimo aggiornamento
11 Marzo 2021, 10:04