Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

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Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali.
Posti di funzione disponibili.
Ruolo dirigenti.

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo* di pubblicare:  Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l’indicazione della durata dell’incarico – Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo – Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) – Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici – Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti – Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti – Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società – Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche – Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi – Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico – Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico – Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica;  Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta;  Ruolo dirigenti.

*Obbligo previsto dall’Art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e comma 1-bis, Decreto Legislativo n. 33/2013; dall’Art. 14, comma 1, lettera f) e comma 1-bis, Decreto Legislativo n. 33/2013, dall’Art. 2, comma 1, punti 1), 2), e dall’Art. 3, Legge n. 441/1982; dall’Art. 20, comma 3, Decreto Legislativo n. 39/2013; dall’Art. 14, comma 1-ter, secondo periodo, Decreto Legislativo n. 33/2013; dall’Art. 19, comma 1-bis, Decreto Legislativo n. 165/2001; dall’Art. 1, comma 7, Decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2004.


NOTA: La Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 241 del 08/03/2017 ha chiarito che, “… nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera  f) [d.lgs. n. 33/2013] (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) …” e che “… anche per i dirigenti sono pubblicati i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera da a) ad e) ma non  quelli previsti alla lettera f), ovvero  le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.”


 

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Ultimo aggiornamento

11 Marzo 2021, 10:04