voto a domicilio

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art.29 della legge 104/1992, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle loro dimore.

Essi devono far pervenire, in un periodo compreso tra il 18 febbraio e il 9 marzo (tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

  • a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
  • b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Ultimo aggiornamento

20 Febbraio 2020, 09:32