Enti pubblici vigilati

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Enti pubblici vigilati.

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo* di pubblicare: Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;  Per ciascuno degli enti:  1)  ragione sociale – 2) misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione – 3) durata dell’impegno – 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione – 5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) – 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari – 7) incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio);  Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente);  Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente);  Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati.

*Obbligo previsto dall’Art. 22, comma 1, lettera a) e comma 2, Decreto Legislativo n. 33/2013; dall’Art. 20, comma 3, Decreto Legislativo n. 39/2013; dall’Art. 22, comma 3, Decreto Legislativo n. 33/2013.


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Ultimo aggiornamento

11 Marzo 2021, 09:42