AUTOCERTIFICAZIONE

COS’È UN’AUTOCERTIFICAZIONE È la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

Data:
24 Giugno 2021

COS’È UN’AUTOCERTIFICAZIONE
È la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sostituisce la produzione di certificati verso le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.
La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a farlo costituisce una violazione dei doveri d’ufficio.
COSA È POSSIBILE AUTOCERTIFICARE
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 è possibile autocertificare:
• data e luogo di nascita;
• residenza;
• cittadinanza;
• stato di famiglia;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• esistenza in vita;
• nascita del figlio/a;
• decesso del congiunto dell’ascendente o discendente;
• iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
• appartenenza ad ordini professionali;
• titolo di studio, esami sostenuti;
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
CHI PUÒ PRODURRE AUTOCERTIFICAZIONI
L’autocertificazione può essere prodotta da:
• cittadini italiani e dell’Unione Europea;
• legale rappresentante o procuratore: per le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione Europea;
• cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici;
• cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l’Italia.
MINORI, INTERDETTI, INABILITATI
Nei seguenti casi particolari le dichiarazioni debbono essere prodotte da altri soggetti:
• minori: chi esercita la responsabilità genitoriale;
• interdetti: il tutore;
• inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l’interessato con l’assistenza del curatore;
• chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa davanti a un pubblico ufficiale;
• chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
 Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima di aprile 2001, un nome composto da più elementi, anche se separati tra di loro, può richiedere, una sola volta, all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui , in conformità alla volontà del dichiarante, o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli ufficiali di stato civile e di anagrafe. Non è ammessa l’alterazione dell’ordine dei vari elementi né l’indicazione del solo secondo o terzo nome.
COME FARE
L’autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dall’altro soggetto di cui sopra. Tale sottoscrizione non va autenticata, né va allegata copia del documento d’identità del dichiarante.
Può essere presentata all’ente pubblico anche da un’altra persona e può essere inviata anche a mezzo postale o per fax. Può altresì essere trasmessa per via telematica se:
• firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata);
• quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
• trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione:
• non sconta l’imposta di bollo;
• ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
• è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati.
Salvo nel rapporto con l’autorità giudiziaria e per i certificati necessari per l’attribuzione della cittadinanza, è espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell’autocertificazione.
Con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’obbligo di accettare l’autocertificazione è stato esteso ai privati.
Il controllo relativo alla corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati con i dati a disposizione dell’amministrazione comunale può avvenire laddove il dichiarante abbia espresso esplicito consenso.
SANZIONI
In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali, perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse e incorre nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Le amministrazioni hanno l’obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

AVVISO – stampa Autocertificazione dal portale ANPR

dichiarazione sostitutiva di certificazione (compilata e scaricabile dal sito ANPR)

modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione

 

Ultimo aggiornamento

24 Giugno 2021, 09:55